Mettete che siate mossi a pietà e che decidiate di allungare qualche avanzo di cucina, un osso, magari una ciotola di croccantini economici al cane randagio che vi passa davanti casa. Ecco, attenzione a voi. È intervenuta addirittura la Corte di Cassazione a fissare un principio giuridico che finora non era così chiaro: a prescindere se quel cane sia vostro o no, e inutilmente vi potreste appellare alla questione del microchip, ebbene con quel randagio s’è instaurata una «relazione di detenzione» e perciò ne siete responsabili penalmente e civilmente.
Tutto origina dai guai di un signore di Termini Imerese (Palermo) che ha avuto l’incauta idea di accudire saltuariamente due cani randagi. Il nostro occasionalmente gli dava da mangiare e quelli in cambio gli riservavano allegre feste. Il tutto avveniva dietro il cancello del suo giardino, ma poi i due cani vaganti riprendevano a vagare per il paese. Niente di più. L’uomo non li considerava suoi, tant’è vero che non ha provveduto a farli registrare all’anagrafe canina. E loro, i cani, come da relazione dei vigili urbani del paese, non avevano rinunciato alla loro libertà di senza casa a quattro zampe.
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